Il Consiglio di Stato – Sez. V,
con la sentenza n. 5154 dell’ 8 novembre 2017, richiamando anche una precedente sentenza del 23 giugno 2016, n. 2806, ha chiarito che Non è consentito, nell’attività di noleggio con conducente, prescindere dalla disponibilità di una autorimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio originario
Secondo la normativa vigente, l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, “è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale“.
La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, “coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta“.
Le modifiche apportate nel 2008 dal D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, alla legge quadro n. 21 del 1992, e per un certo periodo sospese, ha precisato il Collegio, hanno inteso “regolare” il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva delle Stato in materia di “tutela della concorrenza”. Ma non c’è attinenza – contrariamente al diffuso convincimento – con l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 (poi convertito dalla L. n. 73/2010) , il quale non ha preso in considerazione detta efficacia, ma ha posto unicamente un nuovo termine per l’adozione di un decreto ministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, senza, pertanto, alcuna rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 207 del 2008.
La sentenza precisa inoltre: “Né può ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ancorché previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possa avere l’effetto di impedire l’efficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneità prescrittiva del tutto indubbia.”
Tale situazione di mancato rispetto del c.d. “vincolo di territorialità”, concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, rende, per la sua gravità protratta nel tempo, anche ai sensi della normativa regolamentare, legittima la sanzione della revoca dell’autorizzazione.
Va comunque rilevato che con emendamento, fortemente contestato dalla categoria dei taxisti, ed inserito nel decreto legge n. 244/2016 (“Milleproroghe”), con il comma 3 dell’art. 9, la sospensione dell’efficacia originariamente disposta delle norme vincolistiche a danno del settore NCC doveva intendersi prorogata fino al 31 dicembre 2017.
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Sentenza n. 5154 dell’ 8 novembre 2017