Il prossimo 2 Aprile entreranno in vigore le nuove regole contenute nella delibera n. 403/2011 con la quale il Comune di Roma ha introdotto nuovi adempimenti a carico dgli NCC con licenza extracapitolina per operare nel territorio comunale .
Lo comunica in una nota l’Agenzia per la Mobilità che precisa:
fino a Domenica 1 aprile 2012 rimangono vigenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in favore degli NCC Fuori Roma applicate fino al 7 marzo scorso. L’inserimento nell’elenco degli autorizzati alla circolazione nelle ZTL e sulle corsie preferenziali rimarrà valido fino al prossimo 1 Aprile, mentre sarà possibile continuare, fino a tale data, autorizzare le targhe degli stessi NCC Fuori Roma a fronte della segnalazione telefonica.
Da Lunedì 2 Aprile, per poter circolare a Roma, i titolari di autorizzazione NCC di fuori Roma dovranno produrre la documentazione prevista dalla delibera, con esclusione di quella oggetto dell’ordinanze 848 e 850 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Le autorizzazioni avranno validità fino al 31 Dicembre di ogni anno e dovranno pertanto essere rinnovate all’inizio dell’anno successivo.
Tale scadenza è determinata dal fatto che, analogamente a quanto previsto per i titolari di licenza Taxi e di autorizzazione NCC rilasciata da Roma Capitale, i richiedenti avranno l’obbligo di presentare la documentazione sopra citata entro la fine di ogni anno.
La documentazione da presentare è:
- richiesta di autorizzazione in carta semplice;
- nomina del medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
- nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione; nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- attestazione della partecipazione ai corsi di primo soccorso; attestazione dei corsi annuali di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro;
- certificazione medica comprovante il superamento dei controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida;
Per quanti si avvalgono di dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea dovranno consegnare, entro il 31 Dicembre di ogni anno:
- certificazione rilasciata dal medico competente attestante l’idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti;
- attestazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’effettuazione del corsi annuali sull’aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro.
Per le singole imprese artigiane previste dalla Legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, i documenti da presentare sono:
- dimostrazione di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio;
- dimostrazione di aver effettuato il corso di primo soccorso;
- certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l’idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- copia conforme dell’autorizzazione per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente in corso di validità rilasciata dal Comune di provenienza;
- certificazione sul controllo dei gas di scarico (effettuato all’atto della revisione);
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ruolo conducenti o società individuali);
- copia conforme del libretto di circolazione con indicazione delle caratteristiche emissive del veicolo.
I titolari dell’autorizzazione di NCC rilasciata da un comune diverso da Roma, o coloro che sono adibiti alla guida, per poter circolare nel territorio capitolino, hanno l’obbligo di portare in autovettura l’attestazione dell’avvenuta presentazione della documentazione prevista.
La documentazione va presentata a Roma Servizi per la Mobilità.
Verrà consegnato/trasmesso un apposito contrassegno cartaceo solo dopo che l’ufficio avrà acquisito tutti i documenti sopra indicati (che dovranno pervenire prima del giorno/periodo di accesso sul territorio capitolino).
Lo stesso permesso scadrà il 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, per l’ottenimento del relativo rinnovo, i richiedenti avranno l’obbligo di presentare una nuova istanza (corredata della documentazione suddetta) entro la fine di ogni anno.
Per informazioni rivolgersi al numero unico della Agenzia per la Mobilità: 06 57003 o sul sito web dell’Agenzia.