Liberalizzazioni: Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1

Stemma Repubblica ItalianaPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, il Decreto Legge n° 1 del 24/01/2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
La parte che riguarda più da vicino il settore dei Trasporti Pubblici Locali (TPL) è quella contenuta nel TITOLO I, Capo I, Articolo 1 e Capo VII, Articolo 36.

Riportiamo di seguito il testo di queste due parti, ma cliccando qui puoi visionare o scaricare il testo completo del Decreto. (I files sono in formato pdfclick qui per scaricare il reader)

Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 19 del 24/01/2012 – Supplemento Ordinario n° 18 (12G0009) .
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 .

Titolo I – CONCORRENZA

Capo I – Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonche’ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonche’ i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010.

omissis

Capo VII – Trasporti

Art. 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

1. In attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e’ accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio cosi’ da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”;

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;

c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2″;

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2″;

e) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente :

“6-bis) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. “.

2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale e’ demandata la loro successiva approvazione”.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE N° 1 DEL 24 GENNAIO 2012 E’ SCARICABILE QUI  (I files sono in formato pdf – click qui  per scaricare il reader)

……………..

42 pensieri su “Liberalizzazioni: Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1

  1. Franco ha detto:

    Salve,
    ma a tutt’oggi 3 Luglio 2013 si sono liberalizzate queste Licenze ncc oppure no?Se si qual’è l’iter per richiedere una Licenza ncc al proprio Comune avendo chiaramente tutti i requisiti previsti?(Iscrizione Ruolo,CAP e iscrizione Camd Com.)
    Se non sono ancora liberalizzate cos’è che ancora impedisce questo?Ormai tutte le Licenze e permessi sono liberi da vincoli numerici e si basano sul chi è più bravo riesce perchè ancora insistere su tali restrizioni?
    Saluti da un neo NCC

  2. Antonio ha detto:

    salve io volevo sapere se possibile avendo una licenza ncc e nel comune non vi è un taxi posso usare quella licenza e tramutarla in taxi grazie

  3. Pino ha detto:

    Salve giovani ,volevo chiedervi,se conoscete l articolo di legge,che non obbliga,ad avere l iscrizione a ruolo della comune. Grazio Pino

    1. Francesco ha detto:

      Non mi sembra che sia stato abolito l’iscrizione al Ruolo. L’art. 6 della legge quadro è molto chiaro…. requisito indispensabile.

  4. johnny ha detto:

    EVVIVA LA LIBERALIZZAZIONE!!!!!!!!!!!!
    sono un siciliano e da 3 anni sono regolarmente iscritto al ruolo conducenti alla camera di commercio , lavoro per altri e fin qui’ tutto ok, ma appena chiedo come fare ad ottenere una licenza mia la risposta e’ sempre la stessa (provincia o comune che sia), TROVATI UNA RACCOMANDAZIONE.
    ne ho piene le scatole di quei grassi poXXi che accumulano licenze (tramite i loro amici politici corrotti) e dopo qualche anno le rivendono a 20.000 euro (ILLEGALE)

    viva la liberalizzazione.

  5. Marco ha detto:

    Per avviare un attivita’ncc che requisiti ci vuole.

  6. Alessia ha detto:

    Salve a tutti vorrei un informazione io vorrei avviare attività di NCC ma in comune mi dicono che ci vogliono bandi, con questa legge non servono bandi giusto?
    e devo avere residenza nel comune dove richiedo l’autorizzazione?
    Grazie in anticipo

    1. nccitaliani.it ha detto:

      Ciao!
      e’ tutto annullato! La legge di riferimento del settore NCC è la n° 21/1992 (che puoi scaricare qui).
      Per la residenza, non è necessaria ma devi avere l’iscrizione al Ruolo Conducenti presso la CCIAA della Provincia nel cui territorio è situato il Comune che ha rilasciato l’Autorizzazione.
      Buona fortuna e buon lavoro!

      1. Roberto B ha detto:

        No, io ho fatto ricorso su un comune in provincia di Pavia avendo ruolo di Milano e l’hanno accolto in pieno, il ruolo è riconosciuto quello della stessa regione, solo fuori regione devi rifare l’esame o l’esame integrativo.

        1. nccitaliani.it ha detto:

          Grazie per la precisazione!
          solo una svista… provincia anziché regione

          1. Roberto B ha detto:

            Ha ok , altrimenti mi rimettevi in panico!

            Se deve fare ricorso le dó io avvocato.

        2. Padrino90 ha detto:

          Cioè, quindi io col ruolo di Pavia, posso fare bandi/comprare autorizzazioni da voi a Milano…? Ho sempre creduto di no, ma sono io che ho sempre interpretato male le leggi o ci sono state modifiche di recente?
          Grazie

          1. Roberto B ha detto:

            Si ora è così, ATTENZIONE SONO POCHE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE APPLICANO LA NUOVA LEGGE, così come SONO NULLE LE PROVINCIE CHE APPLICANO LA NUOVA REGOLA.

      2. Francesco ha detto:

        Salve,
        leggendo l’art.6 della L.21/92 non viene menzionato l’obbligo del Ruolo nella stessa regione o provincia del rilascio dell’Autorizzazione. Ci sono modifiche di cui non sono a conoscenza?
        Grazie

      3. Pino ha detto:

        Scusa, ma non si riesce a capire dalle vostre discussioni. C’è o no, l’obbligo di iscrizione a ruolo nella regione o nella provincia dell autorizzazione? Io per esempio, ho l’iscrizione a ruolo, a Roma, ma essendo titolare di una licenza di Fara Sabina, provincia di Rieti, ho aperto l’attività alla c.c.i.a.a. di Rieti, ma ora,dopo ben 11 anni,il comune di Fara Sabina mi chiede di fare anche l iscrizione a ruolo nella provincia di Rieti, altrimenti possono ritirarmi la licenza.Se c’è,qual’è l articolo di legge a cui potrei appellarmi, per non dover fare questa ulteriore iscrizione?
        Grazie lavoratori.

    2. Paolo ha detto:

      Lascia stare, faresti un buco nell’acqua. ora come ora è azzardato questo mestiere è pieno di insidie burocratiche lasciando stare la concorrenza scorretta da parte di chi di questo mestiere non ha capito un CXXXX……..

      1. Roberto B ha detto:

        Ci vuole ruolo regionale in base a dove vuoi prendere l’autorizazione e ci vuole l’iscrizione alla CCIAA di appartenenza territoriale di dove devi prendere l’autorizzazione. Per la concorrenza è vero…. Questo settore và sopratutto a fortuna. Se ti sai vendere come le PUxxxxx, Sfondi anche con la concorrenza altrimenti soccombi e le banche ti aiutano a soccombere.

    3. Ermanno ha detto:

      Vorrei fare la stessa domanda, speriamo che qualcuno ci aiuti.
      GRAZIE.

    4. Ermanno ha detto:

      (RIFORMULO DOMANDA DI ALESSIA – QUALCUNO RISPONDA) Salve a tutti vorrei un informazione io vorrei avviare attività di NCC ma in comune mi dicono che ci vogliono bandi, con questa legge non servono bandi giusto?
      e devo avere residenza nel comune dove richiedo l’autorizzazione?
      Grazie in anticipo

      1. nccitaliani.it ha detto:

        Ciao!
        Le Amministrazioni Comunali possono rilasciare Autorizzazioni NCC solamente attraverso pubblico bando di concorso, indetto se nel territorio si verificano alcune condizioni di necessità stabilite in base a parametri stabiliti dalla Provincia o dalla Regione.
        Per quanto riguarda la residenza, non è necessaria, ma per ottenere una autorizzazione per la prima volta devi avere l’iscrizione al Ruolo Provinciale NCC presso la CCIA .
        In bocca al lupo!

  7. Roberto Bergamaschi ha detto:

    Ieri ad una riunione, un collega mi ha detto che sono cambiate delle cose : La rimessa che non è più obbligatoria nel comune di appartenenza della licenza; quindi basta il box di casa propria ; la seconda è il ruolo che per noi è in base regionale ora. Chi mi può dare ragguagli in merito con riferimenti di leggi ecc….. Grazie.

  8. Enzo ha detto:

    Buona sera a tutti io sono di Ravenna e sono stato in Comune per chiedere informazioni perché vorrei svolgere questa attività anche perché ho fatto il corriere per 18 anni e so girare perfettamente tutta Italia .. comunque in comune mi hanno detto che non si può fare niente perché il comune non rilascia autorizzazioni se non che trovare qualche duno che la VENDE e che liberalizzazioni non sono state fatte. qualcuno gentilmente mi sa dire cosa devo fare?

    1. Luca ha detto:

      I Comuni sono obbligati a chiedere alla Provincia le licenze, e in base agli abitanti le Provincie assegnano un tot di licenze, cosi poi le amministrazioni bandiscono la gara (sperando che sia regolare) e le assegnano alle persone in possesso del ruolo in base i requisiti ecc. porgiti con brutto muso xchè ci marciano le amministrazioni le concedono alle persone di loro comodo x avere quado servono i voti politici.

  9. ca**imiei ha detto:

    Buongiorno a tutti .
    E da premettere che alla base Monti e la sua lobby voleva incrementare e svincolare in materia di mobilità il tema taxi ncc creando in effetti nuove tasse.
    Per quanto concerne l’enorme confusione tra leggi normative si vede che andavano di fretta.
    Riassumo che tutte le liberalizzazioni sono inique dando spazio ad altri illeciti esempio io titolare di licenza chiedo una licenza taxi per due anni chiedo 25 mila euro all’anno di fitto, totale 50.000mila euro speculando sulla vita di altri.
    Altro esempio io titolare di licenza chiedo altre licenze ncc taxi compro una vettura euro 3 valore effettivo sul mercato di qualunque marca e anno 3.500euro seat alahambra fitto 25000 euro annui affare tremendo.

    Questi sono soltato stupratori senza rin**lo di causa

  10. Nicole A ha detto:

    Ciao Millo
    Grazie del consiglio e appunto tu sai qualcosa in merito? Qui nessuno sa niente e questa fretta nel decidere di comprare mi puzza un po’.E poi leggendo Roberto ho pensato che ci sono bandi dove è richiesta l’iscrizione su quella provincia appunto che rilascerebbe la licenza e altri bandi dove dice che va bene l’iscrizione presso una camera di commercio…o sbaglio? Se così non fosse allora questo tizio perché mi cederebbe la licenza fatta in una provincia diversa dalla mia iscrizione?

    1. Roberto ha detto:

      Nicola , la realtà è proprio questa, essa va contro ogni logica : nella legge viene stabilito che gli NCC possono fare il cumulo delle licenze; però di contro ti obbligano per avere le licenze di province diverse anche se all’interno della stessa regione ad avere il ruolo della provincia interessata. Poi la legge ti dice che non puoi essere iscritto nella stessa sezione del ruolo in sostanza non puoi avere due ruoli conducenti in due province diverse ma puoi avere un ruolo conducente ed uno natanti, uno motocarrozzette, uno trazione animale; in sostanza devi avere una sola iscrizione per sezione del ruolo in una stessa provincia o in più provincie. Quindi mi debbono spiegare come si concilia il cumulo. Capisco se uno di Milano (Lombardia) volesse una licenza di Vasto (Abruzzo) allora ok ci stà un nuovo esame e di conseguenza nuovo ruolo solo perchè è in una Regione diversa. Poi vedi il mio caso Mi hanno rilasciato Autorizazione Vincolata per 180 giorni ( fiono a quando non dò l’esame e mi verrà dato il ruolo ) . di contro inviata procedura telematica per linizio attività e la risposta della camera di commercio è : Gentile utente, si comunica che la pratica risulta sospesa per i seguenti
      motivi:
      SEDE ATTIVITA’
      La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel
      territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. In questo caso il
      Comune di Tromello e’ in provincia di Pavia occorre iscriversi alla CCIAA di
      PV e chiedere il trasferimento della sede dalla CCIAA di Milano.
      Cordiali Saluti
      Ufficio Artigianato/Dieli

      Peccato che io ho la rimessa nel comune di appartenenza della stessa, ma nonostante tutto le camere di commercio si rimbalzano la competenza….. Se infatti ne chiedo il trasferimento quella di pavia mi dicono: no noi non possiamo iscriverla poichè non ha il ruolo da noi, Il famoso serpente che si mangia la coda. Io oggi stò maturando la decisione di andare dalla guardia di finanza per denunciare che a causa della burocrazia non viene concesso il diritto fondamentale della costituzione quindi il diritto al lavoro.Vediamo cosa succede . Anzi quasi quasi vado a fare un bell’esposto alla magistratura e vediamo se magari cambia qualcosa, in tutta questa legge che rimbalza solo le competenza e non ti permette di esercitare un tuo diritto fondamentale quello
      del lavoro.

      1. Nicole A ha detto:

        Ciao Roberto,
        Capisco anche se ricordo che quando ho fatto esame per iscrizione al ruolo in Toscana, io- consigliata male da un caro amico ncc….- ho fatto solo esame per 1 provincia , ma c’era gente che faceva esame per 2 provincie lo stesso gg…mah, forse è un ricordo ma se così fosse mi sto ancora mangiando le mani!! A oggi sono legata ai bandi di questa provincia e un pratica ho speso bollo, fotocopie e raccomandate e niente di fatto, e poi questo dubbio se comprarla o no!

  11. Millo VR ha detto:

    Ciao
    secondo me è meglio aspettare e vedere che succede!
    Millo VR

    1. Roberto ha detto:

      Senti, una domanda Millo ( VR ) : Tu sai qualcosa? hai capito come si interpreta questa legge? Io ancora allo stato attuale sono obbligato a presentare domanda per ripetere gli esami su Pavia in quanto ho acquistato una licenza della provincia di pavia ed ho il ruolo su Milano , se decade tutto a me mi girano in quanto oggi ho speso 14,62 € che potevo tenermeli in tasca….. Se sai di più puoi spiegare?

  12. Nicole A ha detto:

    Buongiorno,
    Avrei bisogno di un consiglio sulla base della lettura di questo decreto…
    Riferito al servizio di NCC, Secondo voi conviene “comprare” una licenza da un possessore che la “cede” adesso? Oppure questi possessori di licenze NCC sanno che conviene vendere adesso perchè dopo le licenze non serviranno più a nulla e avranno valore 0? Grazie mille e spero che qualcuno possa rispondere a questo dubbio!

  13. Omar ha detto:

    Non è giusto che tanti tassisti svolgono loro servizio soltanto a Malpensa o vanno a chiamata da parte dei portiere dei alberghi di Milano e i tassisti onesti coprono le rimesse assegnate in tutto il territori milanese tanto è vero che delle volte i taxi non se trovano a Milano città perchè i furbetti aspettano la chiamata da parte dei portiere dei alberghi o sono in coda per tre o quattro ore in attesa di una corsa.
    e durante la moda o le fiere stanno adispozisione dei cliente per otto o più ore per diversi giorni

    1. Roberto ha detto:

      Cosa ci vuoi fare, loro sono servizio pubblico; invece c’è chi sostiene che noi non siamo servizio pubblico….. Loro proprio in virtù che sono servizio pubblico hanno monopolizzato il tutto, facendoo il bello ed il brutto tempo. Mentre noi continuando ad essere divisi e continuando a sostenere che non siamo servizio pubblico ci facciamo solo del male.
      Peccato che per il momento la legge 21/92 ci mette sullo stesso piano considerandoci auto pubbliche, unica differenza che non siamo da piazza…… ma da rimessa. Dovremmo lottare secondo mè affinchè o veniamo classificati in modo univoco o se rientriamo nel servizio pubblico, una volta partiti dalla rimessa che ci diano la possibilità di caricare come fanno loro dato che loro sotto sotto fanno quello che dovremmo fare noi, cioè servire il cliente .

  14. Selim ha detto:

    salve a tutti sono iscritto a ruolo di Milano e sto comprando una licenza della prov. di Lodi… qualcuno mi saprebbe dirmi se è fattibile e cosa devo fare perchè non ci sto capendo niente ogni Comune dice la sua. Grazie!

    1. Roberto ha detto:

      Te lo dico io che ho lo stesso problema su Pavia : DEVI RIPETERE TUTTO . AL CORSO A MILANO TI DICONO L’INVERSO DI QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE ; E’ VERO POI COMUNQUE IL COMUNE DEVE ASSEGNARTELA O MEGLIO HA LA FACOLTA’ DI POTER DECIDERE DI ASSEGNARTELA, COME HANNO FATTO CON ME E DARTI LA POSSIBILITA’ DI METTERTI IN REGOLA ENTRO DUE SESSIONI UTILI D’ESAME. NON CAMBIA NULLA NEGLI ESAMI SOLO LA TOPONOMASTICA. IO A QUANTO SEMBRA L’AVRO’ AD APRILE. CIAO ED IN BOCCA AL LUPO

  15. Roberto ha detto:

    Ebbene, rieccomi. Volevo fare un’aggiornamento sulla mia situazione : oggi sono andato in comune per prendere appuntamento con la dirigente del settore commercio per richiedere l’intestazione della licenza. Poi sono passato in provincia a Pavia, dove si arrampicavano sugli specchi :” si ma sa c’è stata una riunione in regione forse verrà pubblicato il bando degli esami fra un paio di settimane dipende dai messi quando lo registrano; comunque la data non sarà prima di marzo o aprlile.” Sentito un menbro del CNA di Pavia ” Se mi telefona mercoledì le sò dire qualcosa di più preciso.” Io domani se ho esito negativo dalla dirigente del comune di tromello che comunque hanno accettato il subentro avendo io il ruolo di Milano, vado dalla guardia di finanza ad autodenunciarmi in quanto per questioni burocratiche non mi si permette di mettermi in regola. Che bei balletti all’italiana come sempre…… .

  16. walter ha detto:

    mi sembra che si parli di “trasporti di cose e persone su mezzi non di linea “quindi anche ncc

  17. Roberto ha detto:

    A Milano c’è chi dice che il fatto che vengono menzionati i taxi e non gli NCC vuol dire che noi siamo già in sostanza liberalizzati.

  18. Roberto ha detto:

    Gentilmente Se si potesse scaricare ne sarei molto contento in quanto a me nel mio caso specfico può salvarmi; chiedo per tanto la possibilità di scariarmelo cosa che attualmente non è premesso.

    1. nccitaliani.it ha detto:

      Certo che si può scaricare il Decreto!
      Abbiamo controllato e tutti i link funzionano!
      Forse non riesci a vederlo perché i files sono in formato pdf e tu non hai il reader installato?!
      se così fosse, puoi scaricarlo dal sito di Adobe o a questo indirizzo: http://get.adobe.com/it/reader/
      Se non riesci neanche così, prova a copiare e incollare nella barra degli indirizzi del browser il link:
      https://www.nccitaliani.it/wp-content/uploads/2012/01/decreto-legge-24-gennaio-2012-n-1.pdf
      Oppure fai click destro sul link e fai “salva con nome”
      Tieni presente che il blog è è pubblicato su una piattaforma che non accetta browser più vecchi di due anni.
      Quando riesci a scaricare il testo del decreto, occhio a stamparlo, perché sono 70 pagine (a breve metteremo online una versione comnposta da meno pagine)

      Facci sapere !!!
      In bocca al lupo e ciao!

      Gianni
      nccitaliani.it

      1. Roberto ha detto:

        OK scaricato…. sperando che mi serva alla mia causa …. farò sapere come si evolve la situazione ; anche se per il momento sono in balia delle leggi ( dovrei fare gli esami solo che la provincia non mette le date proprio a fronte di questo decreto ed io sono quì che esercito senza aver dichiarato l’inizio attività ) ed avendo in mano solo un permesso provvisorio…. Che situazione di m………….. non aggiungo altro

  19. Gianni ha detto:

    MA GUARDA ,SPUNTA L’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE EUROPEA.
    E PRIMA DOV’ERA ,PER CASO NELLA MIA RIMESSA.

  20. Gianni ha detto:

    EVVIVA LA CONCERTAZIONE.

    I.

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